PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1287 e rilevato che:

                esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo in quanto la finalità prevalente è quella di apportare modifiche all'attuale disciplina dell'organizzazione del Governo, mentre a tale materia risultano invece estranee le disposizioni contenute all'articolo 1 del decreto legge, al comma 9-bis (che, fatta eccezione per il primo periodo, riguarda esclusivamente i consorzi agrari), ed al comma 24-novies (sui requisiti di nomina a direttori delle ASL);

            interviene a mutare le denominazioni di ministeri esistenti e a disporre in merito a funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ministeri, anche con riguardo al relativo apparato burocratico, in alcuni casi prevedendo un rinvio di carattere generico (per cui la nuova denominazione del Ministero sostituisce la precedente, ad ogni effetto e ovunque presente) ed in altri casi con un rinvio più specifico, (con la formula «in relazione alle funzioni di cui al comma... ») sia pure senza fare ricorso a modifiche testuali della legislazione vigente; tale circostanza appare determinare la necessità di procedere ad una complessiva opera di coordinamento delle norme del decreto con le disposizioni di rango legislativo vigenti in materia (che peraltro costituisce oggetto della delega recata dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione);

                reca, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, una norma di delega, il cui inserimento in un disegno di legge di conversione, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, è da considerarsi in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 (secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»), pur nella consapevolezza che essa appare ispirata anche ad un apprezzabile obiettivo di semplificazione e coordinamento con 1a legislazione vigente richiamato nel paragrafo precedente;

                modifica all'articolo 1, comma 24-octies, del decreto legge, una disposizione contenuta in una fonte di rango secondario, circostanza che si pone in contrasto con le esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si produce l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

                all'articolo 1, comma 19-quinquies, nel delegificare le disposizioni concernenti la Commissione per le adozioni internazionali

 

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prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, autorizza l'adozione dell'apposito regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), senza specificate le norme generali regolatrici della materia, ma operando un semplice rinvio alle norme generali contenute nella medesima legge;

                nel prevedere la richiesta di parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, cita le «Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Carnera dei deputati», adoperando un'espressione che andrebbe sostituita con la dizione generalmente adottata («sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario») secondo la regola - contenuta nel paragrafo 2, lettera g) della circolare sulla formulazione i tecnica dei testi legislativi - per cui «le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad uri organismo bicamerale)»;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 5, ultimo periodo, 9-ter, 19-ter, lettera b), 24-novies - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Carnera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si sopprimano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di disposizioni destinate a conferire deleghe al Governo;

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 1, comma 24-octies, del decreto-legge - volto a novellare l'articolo 3, comma 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non

 

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appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione - ove si prevede l'acquisizione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi espressi dal Consiglio di Stato e dal Parlamento - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, individuando termini di trasmissione dei suddetti atti compatibili con l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato (come da prassi, anche codificata nella lettera inviata dai Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri il 12 febbraio 1998);

            all'articolo 1, comma 23 - ove si prevede che, limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, intervengano regolamenti di organizzazione (adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che a sua volta richiama l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988) per definire gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un chiarimento circa l'esistenza di profili di coincidenza dell'oggetto del regolamento ivi previsto con la «revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30», recata tra i principi e criteri direttivi della delega dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

sul testo del provvedimento:

            rilevato che tanto il decreto-legge che il disegno di legge di conversione prefigurano una revisione di ampia portata dell'assetto delle amministrazioni governative, alla cui attuazione si provvederà

 

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con successivi provvedimenti la cui adozione, in assenza di termini precisi, presumibilmente si articolerà in un arco temporale non breve;

            considerato che nel corso dell'esame in prima lettura al Senato sono state apportate numerose integrazioni e correzioni al testo originariamente trasmesso dal Governo, il quale si limitava a prevedere, al comma 25, una generica clausola di invarianza;

            tenuto conto che, in particolare, la procedura indicata al comma 25-ter, per cui gli schemi dei DPCM attuativi del riordino debbono essere corredati di relazione tecnica e trasmessi al parere delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, rappresenta la modifica più importante tra quelle apportate al Senato, ai fini di un puntuale monitoraggio della sostenibilità finanziaria del processo di riforma;

            preso atto degli impegni assunti dal Governo per cui:

                allo scopo di consentire la puntuale verifica, in sede parlamentare, della concreta praticabilità del riordino, sotto il profilo dei riflessi finanziari, tutti i provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal provvedimento, ivi compresi i regolamenti da adottare ai sensi del comma 23 e gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega conferita ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, saranno trasmessi alla Camera corredati di apposita relazione tecnica;

                in sede di attuazione del processo di riordino, troveranno puntuale applicazione le disposizioni di cui al comma 25-bis le quali escludono l'eventualità di una revisione dei trattamenti economici suscettibile di determinare un aumento della spesa a carico del bilancio dello Stato;

                risulteranno effettivamente praticabili le misure di carattere compensativo, consistenti in risparmi di spesa, la cui adozione risulta finalizzata a far fronte ad alcuni oneri suscettibili di determinarsi in sede di attuazione;

                si procederà, ove possibile, all'adeguamento dell'articolazione del bilancio dello Stato in relazione al riassetto delle amministrazioni in un'unica sede, eventualmente in occasione dell'esame del disegno di legge di assestamento per l'anno in corso, in modo da consentire al Parlamento una valutazione compiuta del complesso delle modifiche che saranno apportate, fermo restando che, in ogni caso, gli eventuali decreti di variazione di cui al comma 10 dovranno essere trasmessi alle Camere;

                l'utilizzo per finalità di copertura dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri non pregiudica l'adempimento degli obblighi internazionali, fermo restando che l'impiego delle disponibilità indicate ai commi 25-quinquies e 25-sexies comporta che debbano intendersi revocati i pareri già resi e le prenotazioni effettuate a carico del

 

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medesimo accantonamento con riferimento a provvedimenti esaminati nel corso della precedente legislature, tuttavia non approvati in via definitiva dal Parlamento;

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1287, di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, approvato dal Senato;

            considerato che esso è volto a conferire un nuovo assetto all'organizzazione dell'Esecutivo, al fine di rendere più efficace e funzionale la realizzazione del programma di Governo;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, approvato, con modificazioni, dal Senato;

            ritenuta opportuna la complessiva operazione di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di taluni Ministeri dettata dal provvedimento in esame, in quanto volta a consentire una ripartizione delle competenze più razionale e, nel contempo, una maggiore funzionalità delle strutture amministrative coinvolte;

            considerata necessaria la ripartizione delle funzioni in materia di infrastrutture e trasporti tra un Ministero delle infrastrutture e un Ministero dei trasporti, con il conseguente superamento di una struttura unitaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, alla prova dei fatti, non è apparsa in grado di consentire il pieno bilanciamento tra le rilevanti esigenze di infrastrutturazione del territorio e la necessità della elaborazione di una coerente politica gestionale dei trasporti;

            ritenuta, in particolare, congrua l'attribuzione, disposta dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, al Ministero delle infrastrutture delle funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter) e d-quater), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e al Ministero dei trasporti delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo;

            rilevata inoltre l'opportunità di chiarire espressamente a chi spetti la titolarità della competenza in materia di «integrazione modale fra i sistemi di trasporto», atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale locuzione è stata espunta dall'articolo 42, comma 1, lettera a), che, come si è detto, enumera le aree funzionali ora ricondotte in capo al Ministero delle infrastrutture, e non è stata conseguentemente ricompresa nell'ambito delle lettere c) e d) del medesimo articolo 42, riferito invece, come si è visto, alle competenze del Ministero dei trasporti;

            considerata positivamente la previsione, al comma 5 dell'articolo 1, in forza della quale si è inteso precisare che spetta al Ministero dei trasporti proporre, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica nonché i piani di settore per i trasporti, ed esprimere, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture;

            rilevato peraltro che la predetta disposizione riconosce al Ministero dei trasporti il potere di proposta, di concerto con il

 

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Ministero delle infrastrutture, anche dei piani urbani di mobilità e che, a tale proposito, sarebbe opportuno che fosse precisata la relazione tra tale competenza statale e l'obbligo di adozione dei medesimi piani che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 340 del 2000 grava in capo a determinati comuni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

        a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire a chi spetti la titolarità della competenza in materia di «integrazione modale fra i sistemi di trasporto», atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale locuzione è stata espunta dall'articolo 42, comma 1, lettera a), che enumera le aree funzionali ora ricondotte in capo al Ministero delle infrastrutture, senza essere conseguentemente ricompresa nell'ambito delle aree funzionali invece rientranti, a norma delle lettere c) e d) del medesimo articolo 42, nella competenza del Ministero dei trasporti;

        b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare quale sia la relazione tra la competenza riconosciuta in capo al Ministero dei trasporti in ordine al potere di proposta, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, dei piani urbani di mobilità, e l'obbligo di adozione dei medesimi piani che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 340 del 2000 grava sui comuni.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» (C. 1287 Governo),

            in considerazione della centralità e del ruolo strategico assegnato al settore del turismo, evidenziato anche dal trasferimento del relativo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e auspicando che il riordino del sistema di incentivazione alle imprese preannunciato dal Ministro Bersani comprenda anche i progetti di riqualificazione del comparto turistico considerato come vero settore

 

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produttivo e trainante della nostra economia, e auspicando in tale riordino il pieno coinvolgimento della Commissione Attività produttive

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

        a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire e strutturare le procedure di concertazione previste fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dello sviluppo economico;

        b) valuti la Commissione di merito la congruità del trasferimento delle competenze statali in materia di turismo, già del Ministero delle attività produttive, in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - nonché del dipartimento del turismo presso il Ministero per i beni e le attività culturali - con il permanere in capo al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Presidente del Consiglio, dell'individuazione e dell'utilizzazione delle risorse economiche da destinare al comparto;

        c) valuti la Commissione inoltre l'opportunità di una esplicita individuazione delle direzioni generali del Ministero delle attività produttive che andranno presumibilmente a confluire nel nuovo Ministero del commercio internazionale (precisamente quelle per la politica commerciale, per la promozione degli scambi e per le politiche di internazionalizzazione).


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il decreto-legge n. 181 del 2006 recante Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

            rilevato che la lettera e) del comma 19 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in passato esercitate dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, ed in particolare gli interventi a sostegno della maternità e della paternità e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia;

            rilevato che la lettera f) del comma 19 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro da alcuni articoli del decreto legislativo n. 198 del 2006 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

 

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            osservato come tale disposizione appaia di incerta interpretazione e di non chiara portata applicativa, considerato che gli articoli richiamati del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna non disciplinano, in molti casi, lo svolgimento di competenze che implichino l'espressione del concerto con altre pubbliche amministrazioni;

            rilevato altresì come siano trasferite in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) dalla legge n. 215 del 1992 in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile;

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di una migliore formulazione delle disposizioni recate dalla lettera f) del comma 19 relative alle funzioni di espressione del concerto attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde chiarirne la portata applicativa, anche al fine di garantire un opportuno ed efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle politiche di pari opportunità.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Coniglio dei ministri e dei Ministeri (C.  1287), approvato dal Senato;

            valutati positivamente gli interventi normativi ivi contenuti che rispondono alla necessità di attuare il programma di Governo dando rilievo adeguato a materie quali la solidarietà sociale e le politiche per la famiglia;

            tenuto conto che questo complesso meccanismo di riordino avviene con una invarianza della spesa;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

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